Art. 6.
(Abbassamento del limite di età per l'ammonimento del testimone minore).

      1. Ai fini della sussistenza dell'obbligo di ammonimento del testimone minore, il limite di età è portato da quattordici a dodici anni.
      2. Per gli effetti di cui al comma 1, ogni riferimento al limite di età di quattordici anni, quale criterio temporale per l'operatività dell'obbligo di ammonimento del testimone, deve intendersi sostituito con il limite di età di dodici anni.